Il 20 gennaio 2026 il Tribunale di Ancona ha emesso una sentenza che mi assolve con formula piena – “il fatto non costituisce reato” – dall’accusa di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Si tratta di una vicenda nata da un’intervista pubblicata su queste pagine, in cui un’artista aveva mosso accuse nei confronti di un’altra collega. Mentre l’autrice delle dichiarazioni è stata condannata, e per questo ha proposto appello, il Giudice ha stabilito che il mio operato come direttore responsabile del sito è stato ineccepibile.
Ho ritenuto doveroso condividere pubblicamente questa decisione non solo per tutelare la mia reputazione e quella di All Music Italia, ma soprattutto perché le motivazioni della sentenza toccano un nervo scoperto dell’informazione italiana contemporanea: il diritto di fare cronaca e informazione per chi, come me e come migliaia di altri professionisti del web, non possiede la tessera dell’Ordine dei Giornalisti.
I fatti e la decisione del Giudice
La vicenda processuale è lineare. Un’artista mi aveva rilasciato un’intervista muovendo accuse pesanti contro una collega. Ho pubblicato l’intervista integralmente, senza aggiungere commenti o valutazioni personali, limitandomi a raccogliere le dichiarazioni. Successivamente, ho pubblicato con la stessa tempestività ed evidenza la replica integrale della persona accusata.
Il Giudice ha stabilito che questo modo di procedere rientra pienamente nel corretto esercizio del diritto di cronaca. Ha riconosciuto che non vi era alcun intento diffamatorio da parte mia, ma solo la volontà di fornire un’informazione completa, garantendo il contraddittorio e mantenendo una posizione di neutralità editoriale.
Questa assoluzione potrebbe sembrare scontata per un giornalista professionista, tutelato dalle garanzie costituzionali sulla libertà di stampa. Tuttavia, la sua rilevanza sta proprio nel fatto che io non sono iscritto all’Ordine dei Giornalisti, e All Music Italia non è una testata giornalistica registrata in Tribunale.
Perché non sono un giornalista, e cosa significa davvero
Lavoro nel settore musicale da oltre un decennio. Ho collaborato con artisti di primissimo piano, ho fondato All Music Italia nel 2014 partendo da un blog di appassionati e, in dodici anni, l’ho portato a essere il terzo sito musicale in Italia per rilevanza. Scrivo in media centocinquanta articoli al mese, per un totale che supera i ventimila pezzi pubblicati. Sono stato chiamato a fare il giurato al Club Tenco e in programmi televisivi nazionali, e ho ricoperto il ruolo di garante della trasparenza per Area Sanremo.
Eppure, per lo Stato italiano, non sono un giornalista.
Il motivo è squisitamente burocratico. Per ottenere il tesserino da pubblicista avrei dovuto scrivere per due anni su un’altra testata già registrata, o cedere la direzione editoriale del mio stesso sito a un giornalista iscritto all’Ordine per il periodo necessario al praticantato. In sostanza, avrei dovuto rinunciare al controllo della linea editoriale che ha decretato il successo di All Music Italia per ottenere un pezzo di plastica. Ho scelto di non farlo. Ho continuato a fare informazione in modo professionale, verificando le fonti, rispettando i lettori e garantendo il contraddittorio, senza bisogno di un’etichetta formale.
Il dibattito normativo: tra corporativismo e libertà di espressione
La mia assoluzione si inserisce in un dibattito giuridico e politico quanto mai attuale. In Italia assistiamo a un braccio di ferro costante tra le garanzie formali e la realtà dell’informazione digitale.
Da un lato, l’Ordine dei Giornalisti e alcune recenti interpretazioni giurisprudenziali tendono a restringere il perimetro delle tutele. Basti pensare a una discussa ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Milano nel gennaio 2026, in cui un giudice ha sostenuto che le garanzie costituzionali a presidio della stampa non si applicano a chi non è iscritto all’albo e non opera tramite una testata registrata. I vertici dell’Ordine arrivano a chiedere al Parlamento norme più stringenti contro chi “si traveste da giornalista”.
Dall’altro lato, vi è la realtà dei fatti e il diritto europeo. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, come rammentato in dibattimento dal mio difensore, l’avv. Alessandro Gariglio, ha più volte ribadito, attraverso l’articolo 10 della Convenzione, che la libertà di espressione e di informazione è riconosciuta a “chiunque”, valutando la funzione svolta e non il possesso di un tesserino. Già nel 2012, con una sentenza storica, la Corte di Cassazione aveva stabilito che i blog non sono assoggettabili alla legge sulla stampa del 1948 e non hanno l’obbligo di registrazione.
Un precedente per la community dei creator
La sentenza del Tribunale di Ancona conferma l’orientamento più garantista ed europeo. Il Giudice ha valutato il mio comportamento professionale, la mia correttezza nel gestire le fonti e il contraddittorio, riconoscendomi di fatto le tutele del diritto di cronaca pur in assenza di un’iscrizione all’Ordine.
Questo è un precedente rilevante per tutti coloro che operano nell’informazione digitale contemporanea: blogger, youtuber, podcaster e content creator che ogni giorno svolgono un lavoro di approfondimento e divulgazione con rigore e professionalità.
La professionalità non si misura con l’iscrizione a un albo, ma con la correttezza dei comportamenti, il rispetto della verità e la capacità di garantire un’informazione plurale. Questa sentenza dimostra che si può fare giornalismo nei fatti, anche senza esserlo sulla carta, e che i tribunali sanno riconoscere e tutelare chi opera con serietà nel complesso ecosistema dell’informazione online.
La sentenza in PDF. Qui sotto trovate il testo integrale della sentenza n. 95/2026 del Tribunale di Ancona, con omissis sui dati sensibili: indirizzi, date di nascita, numeri di protocollo del fascicolo, nominativi del terzo non imputato e degli avvocati delle altre parti. Restano in chiaro i nomi dei titolari del processo – imputata, persona offesa, giudice, pubblico ministero e mio difensore – e tutti i passaggi giuridicamente rilevanti del provvedimento, in coerenza con quanto la sentenza stessa dispone ai sensi dell’art. 36 comma 2 del codice penale.











